Sez. L, Sentenza n. 11356 del 02/11/1995 (Rv. 494485 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Divieto di cumulo ex art.20 D.P.R. n.48 del 1968 - Pensione o relativa quota indebitamente versate - Obbligo del datore di lavoro di retrarre il relativo importo della retribuzione - Determinazione in una somma non percentuale di quest'ultima ma autonomamente individuata - Conseguenze - Licenziamento illegittimo del lavoratore - Somma a quest'ultimo dovuta per il periodo anteriore alla reintegra - Detrazione del predetto importo - Criteri -.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
La somma pari all'importo della pensione o della quota di essa non dovuto al dipendente per il divieto di cumulo di cui all'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.48, (recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'a.g.o.") che il datore di lavoro, a norma dell'art. 21 dello stesso decreto, è obbligato a detrarre dalla retribuzione corrisposta al lavoratore non è fissata (a differenza delle trattenute fiscali e previdenziali) in una percentuale della retribuzione (detraibile in quanto tale, con identico risultato per il lavoratore, dalle somme originariamente dovute ovvero da quelle incrementate di rivalutazione e interessi) ma costituisce un importo autonomamente determinato, sicché, in caso di illegittimo licenziamento, tale somma va detratta da quella dovuta al lavoratore per il periodo anteriore alla reintegra (a prescindere dalla qualificazione in termini risarcitori o retributivi del relativo debito del datore di lavoro) prima del calcolo della rivalutazione e degli interessi su quest'ultima, verificandosi altrimenti a favore del lavoratore, oltre al ripristino della situazione patrimoniale in cui egli si sarebbe trovato se avesse percepito tempestivamente la retribuzione, l'ulteriore ingiustificato vantaggio costituito dalla rivalutazione e dagli interessi su somme che non avrebbero dovuto essergli corrisposte dal datore di lavoro in quanto già erogategli dall'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)