Sez. L, Sentenza n. 7583 del 10/07/1993 (Rv. 483085 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Derivante dal licenziamento illegittimo - Liquidazione per il periodo dal licenziamento alla sentenza di annullamento - Importo delle somme ricevute dal lavoratore in altra occupazione - Detraibilità - Calcolo con riferimento al momento di erogazione - Rivalutazione - Riferimento al solo residuo credito - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
Ai fini del risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo, ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, dalle retribuzioni maturate nel periodo dal licenziamento alla sentenza di annullamento dello stesso deve essere detratto l'importo delle somme eventualmente percepite dal lavoratore in altra occupazione; detto importo va calcolato con riferimento al momento di erogazione delle somme, dovendo essere rivalutato ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. solo il residuo credito, risultante da tale sottrazione, nei confronti del datore di lavoro. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., ha liquidato il danno detraendo dall'importo delle retribuzioni spettanti per il periodo dal licenziamento alla sentenza, maggiorato d'interessi e rivalutazione, l'ammontare non rivalutato dei compensi percepiti per effetto di altro rapporto di lavoro.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 150, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 150, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)