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Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 11/02/1993 (Rv. 480835 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione - Accettazione del contraddittorio o nuova sottoscrizione della relativa domanda - Necessità - Esclusione - Successiva domanda di adempimento - Preclusione - Conseguenze in caso di mancata pronuncia della risoluzione.
Stato
decisa il 1993-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480835-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

Il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, costituendo esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge (art. 1453 comma secondo cod.civ.), non richiede l'accettazione del contraddittorio della controparte né, per altro verso, la sottoscrizione, da parte del soggetto interessato o del suo speciale procuratore, della relativa domanda, che rientra nei poteri del procuratore alle liti; tale mutamento preclude la successiva domanda di adempimento dato che il comportamento del contraente che chiede senza riserve la risoluzione del contratto per l'inadempienza della controparte è valutato dall'art. 1453 comma secondo cod. civ. come manifestazione della mancanza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva, con la conseguenza che, qualora il giudice non pronunci la risoluzione del contratto, l'obbligazione del contraente convenuto deve ritenersi comunque estinta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)