Sez. 2, Sentenza n. 15969 del 19/12/2000 (Rv. 542742 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA | Scelta del convenuto, nel cui interesse è posto il divieto di cui all' art. 1453, secondo comma, cod. civ. - Conseguenze - Violazione - Eccezione non rilevabile d' ufficio, ma soltanto dal convenuto per la risoluzione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA
Il divieto posto dal secondo comma dell' art. 1453 cod. civ. di chiedere l' adempimento dopo aver chiesto la risoluzione del contratto è posto nell' interesse della controparte che da tale momento non è più tenuta ad adempiere. Pertanto la violazione di detta norma non è rilevabile d' ufficio, ma deve esser eccepita dal convenuto per la risoluzione, spettando solo al medesimo valutare se ancora adempiere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)