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Sez. 2, Sentenza n. 15969 del 19/12/2000 (Rv. 542742 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA | Scelta del convenuto, nel cui interesse è posto il divieto di cui all' art. 1453, secondo comma, cod. civ. - Conseguenze - Violazione - Eccezione non rilevabile d' ufficio, ma soltanto dal convenuto per la risoluzione.
Stato
decisa il 2000-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542742-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA

Il divieto posto dal secondo comma dell' art. 1453 cod. civ. di chiedere l' adempimento dopo aver chiesto la risoluzione del contratto è posto nell' interesse della controparte che da tale momento non è più tenuta ad adempiere. Pertanto la violazione di detta norma non è rilevabile d' ufficio, ma deve esser eccepita dal convenuto per la risoluzione, spettando solo al medesimo valutare se ancora adempiere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)