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Sez. 3, Sentenza n. 25585 del 17/03/2026 Ud. (dep. 08/07/2026) Rv. 290452-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Concorso di persone nel reato - Idoneità del tentativo - Criteri di valutazione - Condotta collettiva dei concorrenti - Rilevanza - Differenza con il reato impossibile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290452-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE

In tema di delitto tentato, nel caso di concorso di persone nel reato, la verifica dell'idoneità degli atti deve essere riferita all'azione complessiva risultante dal contributo di tutti i concorrenti, e non a quella di ciascuno di essi atomisticamente considerata, e deve essere compiuta non secondo un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che la condotta consegua lo scopo perseguito, configurandosi, invece, un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta ed indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante", risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso che le sopravvenute difficoltà logistiche e organizzative che avevano impedito il perfezionamento di una operazione di importazione di stupefacenti integrassero, di per sé, un'ipotesi di inidoneità degli atti ai sensi dell'art. 49 cod. pen.).

Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)