Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 17/03/1999 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213057 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - IN GENERE | Impugnazione degli atti abnormi - Osservanza dei termini - Necessità - Eccezione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - IN GENERE
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da una anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 68, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 68, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)