Sez. 4, Sentenza n. 22470 del 19/05/2015 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263906 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Atto abnorme - Ricorso per cassazione - Osservanza dei termini ordinari - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE
È inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto avverso un atto abnorme senza il rispetto dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen., i quali operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione dei gravami proposti avverso provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Fattispecie in cui il Tribunale, in sede di correzione di errore materiale, riduceva la pena inflitta per effetto della diminuente per il rito abbreviato e concedeva la sospensione condizionale della pena; la S.C. rilevato il carattere abnorme del provvedimento in questione, ha escluso, tuttavia, l'inesistenza giuridica dell'atto - emesso da organo privo della "potestas iudicandi" non in assoluto ma in relazione allo specifico caso - con conseguente inammissibilità del ricorso del P.M. proposto fuori dai termini ordinari di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)