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Sez. 2, Sentenza n. 928 del 29/01/1994 (Rv. 485161 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - In genere | Contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari - Risoluzione consensuale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 1994-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485161-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - In genere

La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari, è soggetta a requisito della forma scritta "ad substantiam" non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contatto risolutorio rientri nella espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ. ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma indicata, (ai sensi dell'art. 1351 cod. civ. da ravvisare nella incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazione) si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)