Sez. 2, Sentenza n. 1790 del 18/02/1995 (Rv. 490524 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE | Contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o la estinzione di diritti reali immobiliari - Risoluzione consensuale - Forma scritta "ab substantiam" - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE
La risoluzione di un contratto di trasferimento o di costituzione o di estinzione di diritti reali immobiliari richiede la forma scritta "ad substantiam" non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo, e quindi il contratto risolutorio rientri nell'espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., ma anche quando sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma, ai sensi dell'art. 1351 cod. civ., è da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni, e si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso; con la conseguenza che, anche rispetto ad esso, non è ammissibile la prova testimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)