Sez. L, Sentenza n. 6975 del 22/05/2001 (Rv. 546887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigente di azienda industriale - Connotazione fiduciaria del rapporto - Giusta causa - Sussistenza - Valutazione - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento di dirigente industriale, il cui rapporto di lavoro è caratterizzato da una accentuata fiducia, spetta al giudice del merito apprezzare - con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata - se l'atto di recesso sia determinato o meno dalla menomazione di detto elemento fiduciario, e sia, quindi, giustificato dalla presenza di una giusta causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)