Sez. L, Sentenza n. 9896 del 06/10/1998 (Rv. 519465 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigente di azienda industriale - Connotazione fiduciaria del rapporto - Giustificatezza del licenziamento - Incidenza - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Accordo interconfederale aprile 1995 - Criterio interpretativo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento di dirigente industriale, il cui rapporto di lavoro è caratterizzato da una accentuata fiducia spetta al giudice del merito apprezzare (con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ove congiuntamente motivata), se l'atto di recesso non sia determinato dalla menomazione del detto elemento fiduciario, bensì da ragioni oggettive, non dipendenti dalla sua volontà, ma da scelte imprenditoriali - nella specie la riorganizzazione e ristrutturazione del settore - come è desumibile anche, ai sensi dell'art. 1362 comma secondo cod. civ., dall'accordo interconfederale tra CONFINDUSTRIA e FNDAI del 27 aprile 1995, che ha attribuito al dirigente licenziato per motivo oggettivo il diritto ad un'indennità supplementare diversa - perché prestabilita in rapporto all'anzianità- da quella del contratto nazionale di categoria del 3 ottobre 1989.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)