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Sez. L - , Sentenza n. 22389 del 13/09/2018 (Rv. 650540 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti Inail - Pensione integrativa - Voci retributive fisse e continuative - Computabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650540-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INAIL, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del relativo personale, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente, ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti, nei limiti dettati dall'art. 64 della l. n. 144 del 1999, è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto inclusa nella base pensionabile in questione l'indennità di "toga", benché definita dalla norma istitutiva quale emolumento di carattere "non stipendiale").

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)