Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010 (Rv. 612464 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti INPS - Pensione integrativa - Computabilità delle voci retributive fisse e continuative - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'indennità mensile ex art. 15, comma secondo, della legge 88 del 1989 e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione. Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto. (Fattispecie relativa all'indennità mensile ex art. 15, comma secondo, della legge 88 del 1989 e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 29, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)