Sez. L, Sentenza n. 12919 del 29/12/1993 (Rv. 484897 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Computo dell'anzianità in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa - Sopravvenienza dell'art. 5, comma undicesimo, D.L. n. 726 del 1984 - Incidenza sui rapporti in corso - Trasformazione del tipo di rapporto avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
La disposizione dell'art. 5, comma undicesimo, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984), relativa ai criteri di computo dell'anzianità ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o viceversa, trova applicazione per i rapporti in corso anche nelle ipotesi in cui detta trasformazione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 11 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)