Sez. L, Sentenza n. 1191 del 02/02/1995 (Rv. 490204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale - Trasformazione del rapporto - Determinazione dell'ammontare della pensione in relazione all'anzianità relativa ai diversi periodi - Disciplina ex art. 5, comma undicesimo, D.L. 726 del 1984 - Applicabilità ai rapporti in corso - Trasformazione anteriore all'entrata in vigore di detta disciplina - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 5, comma undicesimo, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863 - in base alla quale, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale - trova applicazione per i rapporti in corso anche nelle ipotesi in cui detta trasformazione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della citata normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)