Sez. 1, Sentenza n. 1676 del 29/05/1972 (Rv. 358547 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*
A norma dell'art 2697 cod civ, ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali intende far derivare conseguenze giuridiche a proprio favore. Pertanto, l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, mentre il convenuto, qualora eccepisce la inefficacia di tali fatti, oppure la modificazione o la Estinzione del diritto fatto valere dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali si fonda la sua eccezione. (Conf 3696'71, mass n 355470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)