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Sez. 1, Sentenza n. 1676 del 29/05/1972 (Rv. 358547 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358547-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO.*

A norma dell'art 2697 cod civ, ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali intende far derivare conseguenze giuridiche a proprio favore. Pertanto, l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, mentre il convenuto, qualora eccepisce la inefficacia di tali fatti, oppure la modificazione o la Estinzione del diritto fatto valere dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali si fonda la sua eccezione. (Conf 3696'71, mass n 355470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)