Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 20/12/1971 (Rv. 355470 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE RISPETTIVO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ONERE RISPETTIVO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO.*
A norma dell'art 2697 cod civ ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. L'attore, pertanto, deve provare i fatti posti a fondamento delle sue domande, mentre il convenuto, qualora eccepisca la inefficacia di tali fatti, ovvero la modificazione e la Estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quale si fonda l'eccezione. (Conf 2443'69, mass n 341950; 269'69, mass n 338246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)