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Sez. 2, Sentenza n. 9355 del 14/07/2000 (Rv. 538469 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Interpretazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538469-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

L'interpretazione di un regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)