Sez. L, Sentenza n. 10267 del 16/10/1998 (Rv. 519781 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Settore pubblico - Inclusione dei dipendenti delle FFSS - Effetti derivanti dal servizio militare di leva ex art. 20 della legge n. 958 del 1986 - Applicazione - Limiti - Ferma di leva prolungata - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
L'art. 20 della legge n. 958 del 1986, come autenticamente interpretato dall'art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991, va inteso nel senso che la valutabilità economica e previdenziale del servizio militare - senza oneri di riscatto dei contributi - in favore dei dipendenti di aziende dell'area del settore pubblico - tra i quali rientrano quelli delle FF.SS. - va riferita soltanto al servizio militare di leva in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 o prestato successivamente ad essa, rimanendo, in ogni caso, esclusa la valutabilità del servizio di ferma di leva prolungata.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)