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Sez. L, Sentenza n. 847 del 17/01/2008 (Rv. 602768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE | Periodo del servizio di leva - Svolgimento anteriore all'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 - Rilevanza sugli effetti retributivi legati all'anzianità - Computo per la corresponsione del premio per la prestazione continuativa del servizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE

Nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro privati va computato, ai fini della continuità del rapporto di servizio, il periodo di servizio militare obbligatorio svolto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 - che ha attribuito espressamente, con riguardo al servizio di leva in corso o prestato successivamente al 30 gennaio 1987, il beneficio ai soli lavoratori del settore pubblico - in quanto, in conformità all'art. 52, secondo comma della Costituzione e della sentenza della Consulta n. 8 del 1963 di incostituzionalità dell'art. 1, comma 2 del d.l.C.p.S. n. 303 del 13 settembre 1943, il concetto di diritto alla conservazione del posto si deve intendere esteso all'intera "posizione di lavoro" e a tutti gli effetti retributivi legati all'anzianità, ivi compresa la maturazione del periodo utile per corresponsione del premio per la prestazione continuativa del servizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 52, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)