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Sez. L, Sentenza n. 639 del 14/01/2005 (Rv. 578869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Legge n. 223 del 1991 - Procedura di mobilità ex art. 4 - Procedura di riduzione del personale ex art. 24 - Ambito - Diversità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede due distinte ipotesi di riduzione del personale: quella di cui all'art. 4, primo comma e quella di cui all'art. 24. La confluenza delle due fattispecie verso discipline sostanzialmente analoghe non toglie che esse rimangano pur sempre diverse ed autonome, con la conseguenza che, in mancanza di allegazioni e prove circa la riconducibilità ad una medesima ipotesi, la mera contiguità temporale delle due procedure (in sede nazionale e provinciale) deve considerarsi di natura casuale, con legittimo reiterarsi della medesima procedura quando i temi del definitivo verificarsi dell'eccedenza, in stabilimenti ubicati in regione differenti, siano diversi.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)