diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2734 del 08/02/2010 (Rv. 612015 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Art. 24 della legge n. 223 del 1991 - Licenziamento collettivo per riduzione del personale - Rinvio all'art. 4 della medesima legge - Limiti - Applicabilità delle disposizioni non richiamate - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612015-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 disciplina il licenziamento collettivo per riduzione di personale in modo diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità (c.d. licenziamento collettivo "post mobilità") previsto dall'art. 4 della medesima legge, richiamando solo alcune delle disposizioni a quest'ultimo applicabili, con esclusione del requisito numerico previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 223 cit. (cinque licenziamenti in 120 giorni per ciascuna unità produttiva). Né le disposizioni dell'art. 4 citato non richiamate espressamente dall'art. 24 cit. possono essere applicate analogicamente, a causa del carattere eccezionale della regolamentazione del licenziamento "post mobilità", il quale rende necessaria l'utilizzazione di criteri analoghi a quelli adottati per l'interpretazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)