Sez. 3, Sentenza n. 7928 del 03/05/1973 Ud. (dep. 09/11/1973) Rv. 125417 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - ELEMENTO MATERIALE - REATO DI DANNO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ALTERAZIONE DEL LUOGO E NON DELLE BELLEZZE NATURALI - INSUSSISTENZA DI REATO.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - ELEMENTO MATERIALE - REATO DI DANNO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ALTERAZIONE DEL LUOGO E NON DELLE BELLEZZE NATURALI - INSUSSISTENZA DI REATO.*
L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art 734 cod pen consiste nella distruzione o alterazione, reale ed effettiva, delle bellezze naturali del luogo soggetto a vincolo. Tale contravvenzione configura, quindi, un reato di danno, e non di pericolo, e da cio il dovere del giudice di accertare la sussistenza di detto evento. In particolare, l'alterazione del luogo non si identifica con l'alterazione delle bellezze naturali, e pertanto il reato non e configurabile se il luogo sia stato alterato in modo da lasciare inalterate le bellezze naturali.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)