Sez. 3, Sentenza n. 9268 del 11/06/1984 Ud. (dep. 27/10/1984) Rv. 166375 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE - DETURPAMENTO - REATO DI DANNO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE - DETURPAMENTO - REATO DI DANNO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno e non di pericolo e richiede, per la sua punibilità, che si verifichi in concreto la distruzione o la alterazione delle bellezze protette. Da ciò consegue che il giudice ha l'Obbligo di accertare, in concreto, se la costruzione, la demolizione o l'opera in genere, effettuata in qualsiasi altro modo, abbia determinato distruzione o alterazione delle bellezze della natura. (Conf mass n 107756; (Conf mass n 108371; (Conf mass n 125417).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)