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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23628 del 09/10/2017 (Rv. 646408 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | - Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Proroga dei termini ordinari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646408-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di "riapertura" o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie “ab origine” diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto operante il "raddoppio" solo nel caso di rilievo del reato da parte dell'Ufficio finanziario prima dello spirare del termine quadriennale di prescrizione tributaria).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)