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Sez. L, Sentenza n. 5805 del 22/11/1985 (Rv. 442990 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE - REQUISITO DELLA "COORDINAZIONE" - RAPPORTI TRA USL E FARMACISTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442990-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - RAPPORTI DI PARASUBORDINAZIONE - REQUISITO DELLA "COORDINAZIONE" - RAPPORTI TRA USL E FARMACISTI - ESCLUSIONE.*

Il requisito della "coordinazione", che insieme con quelli della continuatività della prestazione e della natura prevalentemente personale della medesima, caratterizza i rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., non implica solo un collegamento operativo, intenso ed abituale, ma esige altresì la connessione funzionale tra l'opera prestata dal collaboratore e l'organizzazione del preponente, alla quale tale opera mette capo, integrandola sia pure dall'esterno. Pertanto, il requisito anzidetto non è ravvisabile nel rapporto tra le unità sanitarie locali ed i farmacisti, la cui attività imprenditoriale privatistica di vendita di medicinali e di altri prodotti parafarmaceutici è soggetta ad un particolare regime pubblicistico per fini d'interesse generale e non in funzione di un rapporto di concreta collaborazione con i menzionati enti pubblici non economici; con l'ulteriore conseguenza che la controversia promossa dal farmacista contro la U.S.l. per il conseguimento del prezzo di vendita dei farmaci, dal primo erogati agli assistiti ed a carico (totalmente o parzialmente) della seconda, esula dalla Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro e va attribuita alla cognizione del giudice competente secondo il criterio del valore. (V 3857/83, mass n 428781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 484, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)