Sez. 2, Sentenza n. 3857 del 06/06/1983 (Rv. 428781 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI (NELLA SPECIE LEGALI) - REQUISITI E CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI (NELLA SPECIE LEGALI) - REQUISITI E CONDIZIONI.*
La previsione dell'art. 409 cod. proc. civ. in ordine alla Competenza per materia del giudice del lavoro comprende, oltre ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale, anche le prestazioni di professionisti (nella specie: legali) quando siano assolte personalmente e con carattere di continuità e coordinamento: intendendosi con il termine "continuità" la non occasionalità dell'incarico che si estende, invece, a tutti gli affari di una certa specie del preponente in un determinato - ancorché di non lunga durata - periodo di tempo; e con il termine "coordinamento" il perseguimento di finalità proprie del preponente stesso, pure attraverso il contratto di clientela, senza che vi sia contrasto con l'autonomia del libero professionista. (V 4410/78, mass n 394080; (V 2906/78, mass n 381672; (V 2296/76, mass n 381094).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)