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Sez. L, Sentenza n. 5368 del 05/11/1985 (Rv. 442607 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ O INEFFICACIA O ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442607-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ O INEFFICACIA O ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO.*

Il diritto del lavoratore licenziato a conseguire il risarcimento del danno ed il pagamento delle retribuzioni a norma dell'art. 18 comma secondo legge 20 maggio 1970 n. 300, presuppone pur sempre che il licenziamento sia stato dichiarato nullo o inefficace, o che sia stato annullato giudizialmente. Pertanto deve escludersi che il lavoratore licenziato possa limitarsi ad esigere il risarcimento del danno, determinato da un licenziamento che pretenda essergli stato illegittimamente intimato, ove non possa ottenere, nel contempo, la declaratoria di nullità o di inefficacia o l'annullamento di quel licenziamento, o per acquiescenza fatta con le sue dimissioni o perché l'imprenditore abbia spontaneamente revocato il licenziamento ed invitato il lavoratore a riprendere servizio. (Conf mass n 4372/84).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)