Sez. L, Sentenza n. 4482 del 15/05/1987 (Rv. 453192 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - INATTUABILITÀ DELLA REINTEGRA O RINUNCIA AD ESSA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 ST. LAVORATORI PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - INATTUABILITÀ DELLA REINTEGRA O RINUNCIA AD ESSA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 ST. LAVORATORI PERSISTENZA.*
Il lavoratore illegittimamente licenziato può agire contro il datore di lavoro ex art. 18 legge n. 300 del 1970 per ottenere il solo risarcimento del danno anche quando la reintegra sia divenuta, prima ancora dell'instaurazione della causa o in pendenza di giudizio, inattuabile o il lavoratore abbia rinunciato alla reintegra stessa, attesa la duplicità di tutela accordata dalla citata norma, la quale con l'Azione diretta alla reintegrazione e quella diretta al risarcimento protegge interessi diversi, senza che il venir meno di uno comporti necessariamente il venir meno dell'altro. (V 2281/87, mass n 451490; (V 5368/85, mass n 442607; (V 4287/85, mass n 441771; (V 474/85, mass n 438686; (V 5104/84, mass n 436897; (V 5145/83, mass n 430008; (V 99/81, mass n 410488).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)