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Sez. 5, Sentenza n. 14192 del 08/07/2015 (Rv. 635836 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Spese relative a più esercizi - Art. 68 (ora 103) secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rilevanza dei soli anni successivi alla determinazione del costo - Accordo delle parti circa l'imputazione del corrispettivo ad annualità anteriori - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635836-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

In tema d'imposta sui redditi, l'ammortamento del costo dei beni immateriali, ai sensi dell'art. 68 (ora 103), secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, può riguardare solo il periodo successivo alla sua determinazione, sicché, qualora le parti abbiano pattuito l'imputazione di un corrispettivo ad annualità anteriori alla stipula del contratto ed alla conseguente determinazione del prezzo, sono deducibili esclusivamente le quote relative agli anni successivi a tale momento, quantificate ripartendo il complessivo corrispettivo per il numero di anni - anteriori e successivi alla stipula del contratto - concordati dalle parti e, cioè, nei limiti imputabili a ciascun esercizio, come stabilisce l'art. 74 (ora 108), terzo comma, del citato d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 3 CORTE COST., DPR 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)