Sez. 5, Sentenza n. 22569 del 01/12/2004 (Rv. 578156 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Disciplina transitoria per l'anno 1993 - Titolarità attiva del rapporto d'imposta - Spettanza allo Stato, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 146 del 1998 - Conseguenze - Istanza di rimborso diretta, prima di detta data, oltre che all'ufficio erariale, anche al Comune - Silenzio-rifiuto di quest'ultimo - Irrilevanza - Omessa impugnazione - Decadenza dal diritto al rimborso - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1993 la titolarità attiva del rapporto d'imposta (poi trasferita ai Comuni ex art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146) spettava allo Stato, il quale quindi aveva anche il compito di provvedere al rimborso dell'imposta indebitamente versata. Pertanto, il silenzio - rifiuto serbato dal Comune in ordine ad un'istanza di rimborso relativa all'anno 1993, presentata (prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998), oltre che al competente ufficio erariale, anche al Comune, è privo di rilevanza, essendo all'epoca l'ente locale sprovvisto di ogni potere al riguardo, con la conseguenza che dall'omessa impugnazione del detto silenzio - rifiuto del Comune non deriva, di per sè, alcuna decadenza del contribuente dal diritto al rimborso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)