Sez. 5, Sentenza n. 13244 del 16/07/2004 (Rv. 574651 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Titolarità attiva del rapporto d'imposta - Disciplina transitoria relativa all'anno 1993 - "Ius superveniens" - Trasferimento di detta titolarità dallo Stato ai Comuni - Processi pendenti in tema di rimborso - Successione a titolo particolare del Comune allo Stato nel diritto controverso - Configurabilità - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta Comunale sugli immobili (ICI), l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha determinato, per l'anno 1993, il trasferimento della titolarità attiva del rapporto d'imposta dallo Stato - cui in precedenza era stata, solo per quell'anno, transitoriamente attribuita dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ai Comuni, ivi compreso, in particolare, il compito di provvedere ai rimborsi dell'imposta indebitamente versata per il 1993, il quale, pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), rientra nella competenza dei Comuni. La sostituzione "ope legis" dei comuni allo Stato nell'esercizio di tale funzione comporta, relativamente alle cause di rimborso pendenti alla suddetta data nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il trasferimento della legittimazione passiva ai comuni medesimi - come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della legge n. 146 del 1998, adottata con il decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 18 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 3, Decr. Minist. Finanze 24/09/1999 num. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)