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Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 29/04/1976 (Rv. 380278 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - QUESTIONI CONCERNENTI L'APPLICABILITA E L'INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA - RILEVABILITA - D'UFFICIO - IDONEITA AL PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380278-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - QUESTIONI CONCERNENTI L'APPLICABILITA E L'INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA - RILEVABILITA - D'UFFICIO - IDONEITA AL PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Ove sulla domanda o su un capo autonomo di essa non si sia formato il giudicato interno, per effetto dell'acquiescenza espressa o tacita, deve ritenersi consentito porre in discussione, nell'ambito della impugnazione proposta contro la relativa pronuncia, le questioni concernenti l'applicabilita di una norma giuridica e l'interpretazione della norma stessa, qualunque sia stato il comportamento difensivo concretamente assunto in proposito dalla parte, nel precedente o nei precedenti gradi del giudizio. Dette questioni, infatti, sono rilevabili anche di ufficio dal giudice dell'impugnazione, nello Esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. (V 1920/73, mass n 364997; (V 1149/73, mass n 363657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)