Sez. 3, Sentenza n. 1149 del 27/04/1973 (Rv. 363657 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - DISTINZIONE TRA STATUIZIONE DI DIRITTO E DI MERITO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE DI MERITO - SINDACATO DEL FONDAMENTO DI DIRITTO - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - DISTINZIONE TRA STATUIZIONE DI DIRITTO E DI MERITO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA STATUIZIONE DI MERITO - SINDACATO DEL FONDAMENTO DI DIRITTO - LEGITTIMITA.*
I capi di una pronunzia, in relazione ai quali puo verificarsi, nel caso di impugnazione parziale, il passaggio in giudicato per acquiescenza della parte, non possono frazionarsi separando la statuizione giuridica da quella di merito quando l'una costituisca il necessario presupposto dell'altra; sicche impugnata in via principale la statuizione di merito, al giudice dell'impugnazione e devoluto implicitamente il potere di sindacare il fondamento e la esattezza della statuizione giuridica a quella connessa. (V 2813/71, mass n 354007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)