Sez. L, Sentenza n. 6155 del 20/11/1981 (Rv. 416939 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - RAPPORTO DI INCARICO PROFESSIONALE TRA LA PARTE DEL GIUDIZIO E IL DIFENSORE NOMINATO DAL GIUDICE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DI DETTA PARTE - ESCLUSIONE.*
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE - RAPPORTO DI INCARICO PROFESSIONALE TRA LA PARTE DEL GIUDIZIO E IL DIFENSORE NOMINATO DAL GIUDICE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DI DETTA PARTE - ESCLUSIONE.*
L'ammissione al patrocinio a spese dello stato esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte a favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato dal giudice a norma dell'art. 13 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sia in caso di Vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo stato, e, pertanto, nella seconda di tali ipotesi, la parte ammessa al patrocinio anzidetto non è legittimata ad impugnare la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge citata. (V 1464/80, mass n 405014).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)