Sez. L, Sentenza n. 1464 del 04/03/1980 (Rv. 405014 - 01)
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - DECADENZA.*
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L'ammissione al gratuito patrocinio esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale e stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato dal giudice a norma dell'art 13 della legge 11 agosto 1973 n 533, sia in caso di Vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo stato. Da cio consegue l'incompatibilita tra detto rapporto e quello di mandato professionale, ed ove questo venga dedotto dal difensore - come nel caso di richiesta di distrazione delle spese ed onorari - il venir meno del primo. (V 6094/79, mass n 402810; (V 5380/79, mass n 401966; (V 4158/79, mass n 400666).*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)