Sez. 1 - , Sentenza n. 9891 del 04/06/2019 Ud. (dep. 12/03/2020) Rv. 278503 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Chiamata in reità “de relato” di un collaboratore - Fonte - Dichiarazioni “contra se” dell’imputato - Natura di confessione - Conseguenze - Piena efficacia probatoria - Condizioni.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)