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Sez. 4, Sentenza n. 4907 del 17/10/2017 Ud. (dep. 01/02/2018) Rv. 271980 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Confessione - Unico elemento posto a fondamento del giudizio di colpevolezza del confidente - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271980-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)