Sez. 5, Sentenza n. 43503 del 13/05/2014 Cc. (dep. 17/10/2014) Rv. 261077 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Polizza assicurativa sulla vita - Fallimento dell'imputato - Conseguenze - Legittimazione della curatela fallimentare a richiedere le somme derivanti dal riscatto della polizza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
Qualora dopo il sequestro conservativo di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dall'imputato sopravviene il fallimento di quest'ultimo, la curatela è legittimata a richiedere le somme derivanti dal riscatto della polizza solo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario (V. Sez. un. civ., 31 marzo 2008 n. 8271).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)