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Sez. 6, Sentenza n. 12838 del 10/11/2011 Cc. (dep. 04/04/2012) Rv. 252547 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Contratto di assicurazione sulla vita - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252547-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, (art. 1923 cod. civ.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)