Sez. 3 - , Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Eccezione di estinzione - Legittimazione alla proposizione - Verifica di ufficio ad opera del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
L'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata. (Nella specie, trovava applicazione il testo dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)