Sez. 2 - , Sentenza n. 21480 del 19/08/2019 (Rv. 654897 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Processo con pluralità di parti - Estinzione del giudizio - Regime di rilevabilità anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009 - Deduzione su impulso della sola parte interessata preliminarmente ad ogni altra difesa – Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
Nel caso di processo con pluralità di parti, l'eccezione di estinzione del giudizio può essere sollevata, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), soltanto dalla parte interessata e prima di ogni altra sua difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)