Sez. 3, Sentenza n. 5526 del 23/10/1982 (Rv. 423284 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - VERBALE DELL'UDIENZA DI VENDITA - INDICAZIONI SUFFICIENTI.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - VERBALE DELL'UDIENZA DI VENDITA - INDICAZIONI SUFFICIENTI.*
Nel verbale dell'udienza il cancelliere deve indicare sinteticamente le attività compiute e le difese svolte, senza necessità di una analitica e particolareggiata descrizione di ogni loro aspetto o modalità. In particolare, nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, è sufficiente che nel verbale dell'udienza di vendita con incanto siano indicate le offerte effettuate in ordine successivo, potendosi omettere ogni altra modalità, quale la accensione delle candeline per segnare il tempo utile per le offerte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)