Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009 (Rv. 610187 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Vendita immobiliare senza incanto - Intestazione del verbale d'udienza - Natura - Atto di esecuzione - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale - Rimedio - Opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di espropriazione immobiliare, la regolarità formale della vendita non dipende dall'intestazione del verbale che, a rigore, nemmeno costituisce atto di esecuzione, ma dalle modalità con cui essa si svolge; ne consegue che un errore materiale contenuto nella predetta intestazione - nella specie, recante la dicitura <<vendita di beni con incanto>>, mentre il giudice aveva proceduto con il sistema delle offerte a buste chiuse, (e, dunque, senza incanto) - non rappresenta un vizio che inficia un atto presupposto dell'aggiudicazione, né comunque configura una violazione della procedura di vendita suscettibile di censura con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)