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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 24 giugno 1969, causa 29/68

Decisione
decisa il 1969-06-24
ECLI
ECLI:EU:C:1969:27

Epigrafe

Nel procedimento 29-68 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht della Saar nella causa dinanzi ad esso pendente tra MILCH-, FETT- UND EIERKONTOR GMBH, di Amburgo e HAUPTZOLLAMT di Saarbrücken, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 95 e 97 del trattato CEE LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, presidenti di Sezione; A. M. Donner, W. Strauß (relatore); R. Monaco e P. Pescatore, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

punto 1
La società Milch-, Fett- und Eierkontor (in prosieguo designata M.F.E.) nel marzo 1967 importava dall'Olanda pollame macellato. Avendo l'ufficio doganale competente applicato a quest'importazione la tassa di conguaglio (in prosieguo UASt) vigente in Germania, l'interessata impugnava il provvedimento dinanzi al Finanzgericht della Saar chiedendone l'annullamento e il rimborso della tassa di conguaglio già versata. Il ricorso si fondava particolarmente sui seguenti argomenti : i prodotti nazionali similari o sono esenti da imposta sull'entrata o sono gravati da un'aliquota minima; la conseguente discriminazione è impugnabile dinanzi al tribunale nazionale in quanto l'articolo 97 del trattato CEE costituisce una norma di esecuzione dell'articolo 95 del trattato stesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, crea a favore dei singoli diritti soggettivi; l'inosservanza dei principi sanciti dall'articolo 95 costituisce illecito anche se la si giustifica con l'autorizzazione conferita dall'articolo 97; qualora la controversia dovesse vertere sull'articolo 97, si deve tenere conto che l'aliquota litigiosa non costituisce aliquota media; è inoltre irrilevante che il paragrafo 7 della legge tedesca sull'imposta sull'entrata in vigore dal 30 dicembre 1966 stabilisca che sono aliquote medie le aliquote dell'imposta di conguaglio applicate ai prodotti ai quali si contrappongono prodotti nazionali similari o comparabili. L'ufficio doganale convenuto assumeva invece che l'aliquota litigiosa costituisce un'aliquota media e va quindi apprezzata solo sotto il profilo dell'articolo 97; qualora l'aliquota sconfinasse dai limiti imposti dall'articolo 95, solo la Commissione delle Comunità europee ha facoltà di procedere nei confronti dello Stato membro interessato (art. 97, 2o comma).
punto 2
Con ordinanza 19 giugno 1967 il Finanzgericht della Saar sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte di giustizia le seguenti questioni : «1. Che cosa si debba intendere per aliquota media ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE. 2. Se una tassa istituita nel 1951 e rimasta in seguito invariata possa essere un'aliquota media ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE. 3. Se l'articolo 97 del trattato CEE sia una norma autonoma oppure una disposizione speciale rispetto all'articolo 95, intesa unicamente a modificare la procedura che la Commissione deve seguire per garantire l'osservanza del trattato. 4. Nella seconda alternativa, ove la tassa litigiosa sia un'aliquota media ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE, se il giudice nazionale possa e debba accertare se l'imposta sull'entrata gravante sui prodotti importati da Stati membri sia conforme all'articolo 95 del trattato CEE. 5. Nella prima alternativa, se il 1o comma dell'articolo 97 abbia efficacia immediata e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare, oppure detto articolo conferisca semplicemente alla Commissione il diritto d'indirizzare allo Stato interessato le decisioni o direttive del caso, a norma del suo 2o comma. 6. Nell'ipotesi che l'articolo 97 del trattato CEE, da solo o in relazione all'articolo 95, attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi, se l'aliquota media sia inammissibile nei seguenti casi : a) L'incidenza cumulativa dell'imposta sull'entrata sugli analoghi prodotti nazionali non è stata calcolata in base ad attendibili dati statistici, ma semplicemente stimata; b) I calcoli sono stati effettuati sulla base di dati statistici, ma questi si riferiscono a periodi anteriori al 31 dicembre 1961; c) Prodotti nazionali fabbricati e distribuiti in modo diverso, oppure le cui rispettive incidenze cumulative dell'imposta sull'entrata differiscono tra loro in misura superiore allo 0,5 %, ovvero etereogenei, sono stati riuniti in un unico gruppo di prodotti. 7. … 8. Se rientrino tra le imposizioni gravanti indirettamente sui prodotti nazionali similari, ai sensi dell'articolo 95, a) Soltanto quelle gravanti sui prodotti similari ad uno o più stadi di distribuzione precedenti, oppure b) Anche quelle gravanti sulle materie prime o sui semilavorati dai quali derivano i prodotti nazionali similari, oppure c) Anche quelle gravanti sui materiali accessori (quali gli imballaggi) o ausiliari, cioè consumati durante la lavorazione, oppure incorporati nel prodotto senza costituire di per sé oggetto della fabbricazione, d) Quelle gravanti sui mezzi di produzione, sulle spese di trasporto e di vendita. 9. a) Se l'espressione “applicate indirettamente”, di cui al- l'articolo 95, 1o comma, vada riferita solo allo stadio immediatamente precedente del prodotto nazionale similare, oppure eventualmente b) si riferisca a più stadi della distribuzione e, in caso affermativo, a quanti ovvero c) si riferisca a più stadi della produzione e, in caso affermativo, a quanti. 10. a) In caso di soluzione positiva dei punti 8 d) e 9 c), se sia lecito tener conto della tassazione indiretta risalendo soltanto fino al prodotto di base, oppure b) si debba tener conto anche dell'imposta sull'entrata gravante sui prodotti da cui deriva il prodotto di base (ad esempio le uova per il pollame, le sementi per i vegetali) oppure c) si debba tener conto anche dell'onere gravante sui mezzi di produzione impiegati nella fabbricazione dei prodotti di base (ad esempio sulle incubatrici o chiocce per il pollame). …» La Corte si pronunziava su queste questioni con sentenza 4 aprile 1968 (causa 25-67, Raccolta XIV-1968, pag. 278 e segg.). Il dispositivo di detta sentenza afferma tra l'altro (loc. cit. pag. 295) : «1. L'articolo 97, 1o comma, applicabile nel caso in cui gli Stati membri che riscuotono l'imposta sull'entrata secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata si sono effettivamente valsi della facoltà loro concessa, non attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali debbano tutelare. 2. Negli Stati che si sono valsi della facoltà loro concessa dall'articolo 97, va considerata come “aliquota media” ogni aliquota istituita come tale dallo Stato di cui trattasi, salva restando l'applicazione del 2o comma di detto articolo. …» La motivazione della sentenza contiene i seguenti considerandi : «L'articolo 97 prescrive che per la sua applicazione devono sussistere due presupposti: in primo luogo, lo Stato membro deve riscuotere l'imposta sull'entrata col sistema dell'imposta cumulativa a cascata e, in secondo luogo, esso deve essersi effettivamente valso della facoltà concessagli da detto articolo, cioè aver fissato le aliquote medie. Di conseguenza, sulla scorta delle norme comunitarie attualmente vigenti, negli Stati che si sono valsi di detta facoltà si deve considerare come “aliquota media” ogni aliquota istituita come tale da detti Stati (anche se anteriormente all'entrata in vigore del trattato), salva restando l'applicazione del 2o comma dell'articolo 97.» Quanto alla questione del se l'articolo 97 attribuisca ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali debbono tutelare, la motivazione si richiama alle considerazioni negative contenute nella sentenza della Corte del 3 aprile 1968 nel procedimento 28-67 (Molkereizentrale West-falen/Lippe contro Hauptzollamt Paderborn, Raccolta XIV, 1968, pag. 191 e segg.), nella cui motivazione si afferma fra l'altro (loc. cit. pag. 208) : «Detta disposizione, conferendo agli Stati membri la facoltà di adottare aliquote medie, implica, per gli Stati che se ne sono regolarmente valsi, l'interposizione, fra la norma comunitaria e la sua applicazione, di atti giuridici che comportano un potere di valutazione il quale sottrae la loro scelta e le relative conseguenze, nello stato attuale del diritto comunitario, a qualsiasi possibilità delle afferenti disposizioni dell'articolo 97.» Per altri particolari circa dette sentenze si fa rinvio alla raccolta della giurisprudenza della Corte.
punto 3
a) Con lettera 2 maggio 1968, la M.F.E., a norma dell'articolo 67 del regolamento di procedura della Corte, chiedeva che fosse integrata la sentenza 25-67 con risposta esplicita anche alle domande 2, 3, 5, 7, 8 c) e 10 a — c) del provvedimento di rinvio. Con ordinanza del 16 maggio 1968 si dichiarava irricevibile tale domanda. Nel corso del procedimento di merito, la M.F.E. affermava poi che né i tribunali tedeschi, né la Corte di giustizia si erano occupati in precedenza del divieto di discriminazione che scaturisce dall'articolo 7, 1o comma, nonché dall'articolo 40, 3o comma, 2o capoverso del trattato CEE, quindi proponeva di deferire alla Corte di giustizia anche questo problema. La M.F.E. insisteva sulla fondatezza del ricorso nonostante le summenzionate sentenze della Corte : l'aliquota litigiosa della tassa di conguaglio non poteva costituire un'aliquota media in quanto la Repubblica federale non aveva fatto ricorso alla facoltà che le deriva dall'articolo 97 del trattato. Anche l'entità dell'aliquota applicata contribuisce a rafforzare il convincimento che non si tratti di aliquota media. L'ufficio doganale convenuto ritiene invece che, in virtù delle sentenze summenzionate, l'aliquota litigiosa sia un'aliquota media non impugnabile dai contribuenti.

SENTENZA › In fatto › II — Contenuto e motivazione del provvedimento di rinvio

punto 1
Il Finanzgericht della Saar non si è ancora pronunziato sul ricorso della M.F.E., bensì il 4 ottobre 1968 preferiva adire nuovamente la Corte (attuale procedimento 29-68) per ottenere una pronunzia sulle seguenti questioni : «1. a) Come debba interpretarsi la formula contenuta nell'articolo 97, 1o comma, del trattato CEE : “Gli Stati membri … possono … procedere alla fissazione di aliquote medie … senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 (e 96)”. b) Se, nell'ambito del sistema dell'imposta cumulativa a cascata, sia possibile dichiarare che un'aliquota d'imposta istituita prima dell'entrata in vigore del trattato CEE è un'aliquota media ai sensi dell'articolo 97 dello stesso trattato. 2. a) Se, per fissare un'aliquota media nel senso dell'articolo 97 del trattato CEE, sia sufficiente che l'organo competente dello Stato di cui trattasi dichiari che un'aliquotà gia in vigore è un'aliquota media, oppure b) dall'atto con cui un'aliquota viene dichiarata aliquota media debba risultare quanto meno l'intenzione dell'organo competente di modificare anche la sostanza della situazione preesistente, oppure c) da questo atto debba anche risultare che l'organo competente, sulla base degli elementi disponibili, era in condizione ed avera l'intenzione di stabilire un'aliquota media conforme ai principi dell'articolo 95 del trattato CEE. 3. Cosa debba intendersi per gruppi di merci ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE. 4. Se tutte le merci, alle quali si possono contrapporre prodotti nazionali simili o comparabili e non gravate da una tassa di conguaglio anormale, possano costituire un gruppo di merci ai sensi dell'articolo 97. 5. Qualora la semplice dichiarazione dell'organo statale competente non sia sufficiente per fissare un'aliquota media oppure tutte le merci alle quali possono contrapporsi prodotti nazionali simili o comparabili e non gravate da una tassa di conguaglio anormale, non costituiscano un gruppo di merci ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE, si chiede che vengano risolte le questioni 8, 9 e 10 dell'ordinanza di rinvio del Finanzgericht des Saarlandes in data 19 giugno 1967, Gz 2238/67, che si devono considerare come qui riprodotte.» Nell'eventualità che la Corte non con-dividesse il punto di vista prospettato dal giudice a quo al punto 2 c), viene richiesto in subordine che si risponda anche alle questioni relative agli articoli 7 e 40. È evidente il riferimento alle questioni deferite dalla M.F.E. in una memoria presentata al giudice a quo ed in seguito anche alla Corte di giustizia e formulate come segue : «Se l'articolo 7 e l'articolo 40 del trattato CEE siano immediatamente applicabili ed attribuiscano ai singoli diritti ed obblighi ; se gli articoli 95 e segg. costituiscano leggi speciali rispetto all'articolo 7 o all'articolo 40.»
punto 2
Il giudice proponente motiva come segue la sua ordinanza e le questioni deferite a questa Corte : a) In generale La risposta della Corte sulle questioni deferite è necessaria, in quanto se dovesse risultare che l'aliquota litigiosa costituisce un'aliquota media, il ricorso andrebbe respinto; in caso contrario il giudice proponente dovrebbe accertare se l'aliquota è conciliabile con l'articolo 95. b) Sulle questioni 1 e 2 Nonostante le summenzionate sentenze della Corte, persiste incertezza circa il contenuto dell'articolo 97, poiché determinate espressioni di queste sentenze sono ambigue e vanno interpretate; il giudice proponente si riferisce più particolarmente alla frase : «Negli Stati che si sono valsi di detta facoltà» (sentenza 25-67, loc. cit. pag. 293) nonché all'espressione : «effettivamente» (sentenza 28-67, loc. cit. pag. 209). Il presupposto non sussiste se l'atto legislativo in questione è venuto in essere in modo formalmente ortodosso. Anzi, il giudice proponente propende piuttosto per la tesi che «l'organo competente ad emanare la legge, quando adotta l'atto, deve avere anche l'intenzione di modificare materialmente la situazione giuridica preesistente in forza dell'autorizzazione conferitagli dal trattato, sia che venga fissata una nuova aliquota ai sensi dell'articolo 97, sia che un'aliquota già esistente, la quale per le sue caratteristiche corrisponde ai presupposti dell'articolo 97, venga trasformata in aliquota media mediante un atto formale che può limitarsi ad una dichiarazione». Questa tesi sarebbe corroborata dal tenore dell'articolo 97 «possono procedere alla fissazione di aliquote medie» ; le parti contraenti sono evidentemente partite dal presupposto che al momento dell'entrata in vigore del trattato non si sarebbero potute fissare aliquote medie in questo senso. Da ciò si desume inoltre che gli Stati erano vincolati ad attenersi ad una determinata media, cioè calcolata in base a dati controllabili. L'aliquota litigiosa non soddisfa questi requisiti, come espone in particolare il giudice proponente. Quest'aliquota rappresenta l'aliquota normale gravante su una determinata fase e quindi per svariati prodotti è inferiore all'onere fiscale medio gravante sui prodotti nazionali comparabili, dal che si desume però soltanto che, per una gran parte di prodotti, l'aliquota non è incompatibile con l'articolo 95, ma non è tuttavia provato che sia un'aliquota media. c) Sulle questioni 3 e 4 Le questioni mirano a far stabilire dalla Corte secondo quali criteri (caratteristiche intrinseche, numero delle fasi produttive, destinazione, oneri fiscali identici o simili, ecc.) si possano costituire i gruppi merceologici. Si dovrebbe anche stabilire se un gruppo merceologico possa riunire diversi prodotti d'indole disparata. d) Sulla questione 5 Il giudice proponente si richiama a questo proposito agli argomenti esposti nella causa 25-67 (riassunti nella sentenza pronunciata da questa Corte con lo stesso numero, loc. cit. pag. 277). e) Sull'interpretazione dell'articolo 7, 1o comma, e dell'articolo 40, 3o comma 2o capoverso, del trattato CEE Quanto agli argomenti della M.F.E. esposti appresso (IV 2 D), il giudice di merito espone quanto segue: la convinzione dell'attrice che il legislatore tedesco abbia violato gli articoli sopra accennati è errata. L'articolo 7 si riferisce solo ai casi in cui la disciplina delle stesse materie giuridiche implica conseguenze diverse a seconda della cittadinanza degli interessati. Ciò non si verifica nel caso specifico. Per quanto riguarda l'articolo 40, 3o comma, 2o capoverso, l'articolo 95 e segg. hanno la preminenza rispetto all'articolo summenzionato in quanto leggi speciali rispetto alla legge generale.

SENTENZA › In fatto › III — Il procedimento

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in questa cancelleria il 29 novembre 1968.
paragrafo 2
La M.F.E., il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'articolo 20 del protocollo CEE sullo statuto della Corte di giustizia ed hanno esposto le loro osservazioni orali all'udienza del 25 marzo 1969.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 aprile 1969.
paragrafo 4
La M.F.E. è assistita dagli avvocati Wendt e Wiech, del Foro di Amburgo. Il governo della Repubblica federale è rappresentato dal direttore ministeriale, dott. Everling, e dai consiglieri, dott. Morawitz e dott. Hahnfeldt; la Commissione delle Comunità europee è rappresentata dal proprio consigliere giuridico, dott. Wägenbaur.

SENTENZA › In fatto › IV — Compendio delle osservazioni presentate alla Corte › 1 — Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale

paragrafo 1
La M.F.E. e la Commissione non esprimono alcuna riserva circa la ricevibilità della domanda, mentre la Repubblica federale afferma che :
paragrafo 2
a) Le questioni deferite alla Corte coincidono sostanzialmente con quelle che il giudice proponente ha già sottoposto alla Corte nel corso dello stesso procedimento (causa 25-67) ; al massimo le uniche questioni rimaste insolute dalla sentenza già pronunciata dalla Corte sono quelle ora ripresentate ai punti 3 e 4. Le pronunce pregiudiziali della Corte sono vincolanti per tutti i tribunali competenti a conoscere del processo di merito e, dopo questa premessa, è dubbio che si possano considerare ricevibili tutte le questioni deferite in questa causa. b) Le questioni hanno pure ampia attinenza con l'applicazione del trattato CEE, e sotto alcuni aspetti riguardano persino l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale. Dalle sentenze summenzionate si desume che rientra nella sfera del diritto interno stabilire che cosa si debba intendere per aliquota media e come questa debba venire determinata.

SENTENZA › In fatto › IV — Compendio delle osservazioni presentate alla Corte › 2 — La soluzione delle questioni deferite › A — Sulle questioni 1 e 2

paragrafo 1
a) La M.F.E. afferma in particolare : 1 o La norma ricordata al punto 1 a) (1o comma dell'art. 97) va interpretata secondo il diritto comunitario. L'articolo 95 costituisce una norma della quale l'articolo 97 rappresenta l'eccezione: da ciò consegue che il presupposto necessario per l'applicabilità dell'articolo 97 — cioè che lo Stato membro interessato applichi l'imposta sull'entrata secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata — non può sussistere genericamente in quanto il sistema è applicato alla maggioranza dei prodotti, ma deve risultare applicato ad ogni caso singolo e per quel determinato prodotto o gruppo di prodotti per il quale si deve stabilire l'aliquota media. Se la precedente giurisprudenza della Corte ha sancito che un'aliquota media deve essere designata come tale, l'affermazione va intesa nel senso che le aliquote istituite prima dell'entrata in vigore del trattato CEE non possono costituire aliquote, medie ai sensi dell'articolo 97, poiché è teoricamente impossibile che tali aliquote siano state introdotte a norma dell'articolo 97. Al massimo può essere una coincidenza il fatto che l'aliquota eccezionalmente risponda ai requisiti stabiliti dagli articoli 95 e 97, ma anche in questo caso la si deve considerare aliquota media nel senso delle norme summenzionate qualora, dopo l'entrata in vigore del trattato, sia intervenuto un atto legislativo che abbia conferito all'aliquota questo determinato carattere. Si possono istituire aliquote medie, con effetto ex nunc, ma mai con effetto retroattivo. L'articolo 97 conferisce una vera «autorizzazione» ai legislatori degli Stati membri; giustamente il giudice a quo postula che l'organo legislativo interessato «deve avere anche l'intenzione di modificare materialmente la situazione giuridica preesistente in forza dell'autorizzazione conferitagli dal trattato», intenzione che deve concretarsi in una legge. 2o L'articolo 97 è applicabile solo se sussistono i seguenti presupposti : il legislatore (e non solo alcuni ministeri) deve conoscere l'onere fiscale rappresentato dall'imposta sull'entrata gravante sui prodotti nazionali analoghi nelle singole fasi del ciclo produttivo; l'onere fiscale sui prodotti analoghi deve essere stato calcolato dal legislatore oppure il legislatore dev'essere stato in grado di controllare a fondo i dati su cui si è fondato il calcolo; la determinazione delle aliquote deve assere avvenuta in funzione dei calcoli (e non solo dopo averne preso conoscenza) ed è quindi escluso che possa fondarsi su stime complessive o arbitrarie; i calcoli devono essere accurati e controllabili così da dare un quadro quanto più chiaro possibile dell'onere fiscale gravante sugli analoghi prodotti interni ; i calcoli devono essere recenti, in caso contrario non sono attendibili; ciò dipende da eventuali mutazioni della situazione intervenute successivamente al periodo considerato come base di calcolo; ad un gruppo possono appartenere solo delle merci comparabili e soggette ad un gravame fiscale pressocché identico. 3o È possibile che l'aliquota gravante su una fase produttiva coincida casualmente con la media che deve venir calcolata secondo l'articolo 97. La coincidenza nell'ambito di un sistema d'imposta cumulativa a cascata è però molto improbabile: per le merci prodotte nello Stato e soggette all'imposta normale sull'entrata in tutte le loro fasi produttive, l'aliquota ordinaria non corrisponderà mai quantitativamente all'aliquota media ai sensi dell'articolo 97. Tuttavia anche nel caso di prodotti che nello Stato per uno o più stadi produttivi sono esenti da imposta o sono gravati da un'aliquota ridotta, costituisce già una singolare coincidenza l'eventuale corrispondenza tra l'aliquota normale e l'onere medio gravante sui prodotti interni. Ciò premesso, il legislatore nazionale può dichiarare aliquota media quell'aliquota normale che corrisponde all'onere ordinario di una fase distributiva; comunque questa trasformazione presuppone che il legislatore abbia condotto un esame particolarmente approfondito dell'onere fiscale cumulativo sui prodotti nazionali. 4o Non è sufficiente che il legislatore nazionale dichiari aliquota media una determinata aliquota, bensì egli deve provare inequivocabilmente di agire in virtù dell'autorizzazione conferitagli dall'articolo 97. Si deve trattare o di un'aliquota nuova stabilita deliberatamente e intenzionalmente (ad esempio modificando l'entità delle imposte finora applicate) oppure il legislatore deve per lo meno avere indagato a fondo se l'aliquota pur rimanendo invariata può venir dichiarata aliquota media. Dev'essere evidente che il legislatore si è reso conto, esaminando materiale statistico attendibile ed attuale, se l'aliquota soddisfa alle esigenze degli articoli 95 e 97. b) Il governo federale afferma tra l'altro quanto segue : Dalla motivazione della sentenza 28-67 si desume che le aliquote fiscali considerate aliquote medie dallo stesso legislatore nazionale sono aliquote medie ai sensi dell'articolo 97. Dal tenore vincolante della legge oppure dal suo spirito e dal suo scopo nell'ambito del sistema dell'imposta cumulativa a cascata si può desumere se un'aliquota è stata classificata ufficialmente aliquota media. Se il legislatore — com'è avvenuto in Germania — ha definito con una legge aliquote medie delle aliquote della tassa di conguaglio, queste sono aliquote medie ai sensi dell'articolo 97 al più tardi a partire dall'entrata in vigore della legge. Già alla stipulazione del trattato CEE, cinque dei sei Stati contraenti applicavano l'imposta sull'entrata secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata, che prevede che venga applicata l'imposta sull'entrata ad ogni fase distributiva; tale imposta andava aggiunta all'onere già gravante in precedenza sul prodotto onde ricavare l'onere totale gravante sulle merci già soggette ad imposta sull'entrata. Con questo sistema fiscale si poteva fare il confronto tra l'onere della tassa di conguaglio sulla merce importata e l'onere dell'imposta sull'entrata gravante su un prodotto interno analogo, solo se l'aliquota della tassa di conguaglio teneva conto di tutti i precedenti gravami sui prodotti nazionali analoghi percepiti come imposta sull'entrata, e come tale era quindi un'aliquota media. Le aliquote medie devono dunque la loro esistenza al fatto che nel sistema dell'imposta cumulativa a cascata non era possibile in altro modo raggiungere la parità tra l'onere rappresentato dalla tassa di conguaglio per l'imposta sull'entrata e l'onere costituito dall'imposta sull'entrata stessa gravante sulle merci analoghe. Delle aliquote medie sussistevano quindi già precedentemente alla stipulazione del trattato CEE nei casi in cui gli Stati che applicavano il sistema d'imposta cumulativa a cascata s'industriavano di realizzare tale livellamento. Ciò premesso, l'espressione dell'articolo 97 «possono procedere alla fissazione di aliquote medie» non si riferisce solo al futuro, ma rappresenta pure il riconoscimento delle aliquote medie già esistenti al momento della stipulazione del trattato. Se s'interpreta la norma diversamente, gli Stati membri avrebbero dovuto abrogare quasi tutte le aliquote d'imposta di conguaglio allora applicate per istituirne di nuove; è però inconcepibile che le parti contraenti abbiano avuto quest'intenzione. Nemmeno l'affermazione della Corte, che in alcune sentenze ricorda il ricorso ad un'autorizzazione, può contribuire a giungere ad un risultato diverso: l'espressione si spiega solo con il fatto che le motivazioni avrebbero contrapposto l'articolo 95 all'articolo 97. È irrilevante ricercare le considerazioni che hanno indotto il legislatore tedesco a dichiarare con legge aliquote medie quelle aliquote della tassa di conguaglio gravanti sui prodotti ai quali si contrappongono prodotti nazionali similari o comparabili. Del resto l'intenzione di confermare una situazione giuridica può giustificare un atto legislativo altrettanto validamente che l'intenzione di mutare la stessa situazione. Il fatto che il legislatore tedesco abbia tardato a far ricorso al termine «aliquota media» non può indurre alla conclusione che egli non abbia stabilito aliquote che intrinsecamente erano già aliquote medie. Nel sistema dell'imposta cumulativa a cascata l'aliquota media può costituire soltanto un valore medio applicabile non solo a casi sporadici, ma anche a determinate categorie di casi con risultati in generale equi. c) La Commissione sostiene in particolare : L'affermazione della Corte secondo cui in uno Stato membro che ha fatto ricorso all'autorizzazione che gli conferisce l'articolo 97, sono considerate aliquote medie quelle dichiarate tali, si presta a parecchie interpretazioni : Al limite si può ritenere che gli Stati membri abbiano regolarmente fatto uso dell'autorizzazione loro conferita solo se hanno trasformato immediatamente in aliquote medie le aliquote della tassa di conguaglio applicate fino a quel momento mediante un provvedimento richiamantesi espressamente all'articolo 97 ed avente efficacia costitutiva; ne conseguirebbe che quasi tutte le aliquote della tassa di conguaglio sarebbero escluse dalla sfera d'applicazione dell'articolo 97. Nessuno degli Stati membri soggetti a questa disposizione ha mai interpretato in questo senso la norma di cui sopra. Per antitesi si potrebbe pensare che l'articolo 97 è stato osservato per il solo fatto che gli Stati membri hanno mantenuto in vigore le aliquote della tassa di conguaglio vigenti all'entrata in vigore del trattato. Con questo sistema tutte le aliquote nel 1958 sarebbero automaticamente diventate aliquote medie. La giusta interpretazione è quella equidistante dai due estremi, cioè lo Stato membro interessato deve aver lasciato intendere, sia adottando un provvedimento giuridicamente vincolante, sia assumendo un atteggiamento ben determinato, che egli intendeva avvalersi della facoltà che gli concede l'articolo 97 e che intendeva stabilire aliquote medie all'entrata in vigore del trattato, sia confermando le aliquote già in vigore, sia introducendone delle nuove. Spetta al diritto nazionale definire l'organo competente ad emanare un tale provvedimento e i relativi requisiti formali. Il diritto comunitario per di più non implica che la misura debba fare esplicito riferimento all'articolo 97. La questione 1 b) va risolta in senso positivo riferendosi alle sentenze della Corte nelle cause 25-67 e 28-67. Il diritto interno determina inoltre se il provvedimento con cui viene stabilita un'aliquota media debba soddisfare i requisiti di cui alle questioni 2 b) e 2 c).

SENTENZA › In fatto › IV — Compendio delle osservazioni presentate alla Corte › 2 — La soluzione delle questioni deferite › B — Sulle questioni 3 e 4

paragrafo 1
a) La M.F.E. afferma in particolare : Si possono riunire in un gruppo merceologico solo i prodotti che per la loro indole, per il loro scopo e per il numero di stadi produttivi sono analoghi e per di più detti prodotti dovrebbero essere soggetti ad oneri fiscali pressoché uguali. Tecnicamente è anche possibile creare gruppi merceologici più ridotti. Quanto alla quarta questione, si deve rilevare che, secondo la tesi sostenuta dal governo federale, oltre 9000 voci del tariffario tedesco dovrebbero costituire un solo gruppo merceologico ai sensi dell'articolo 97. È evidente l'assurdità di tale asserzione, specie poi che la maggior parte delle voci tariffarie comprende diverse classi e sottoclassi, cosicché nello stesso gruppo verrebbero a trovarsi oltre 100.000 specie di prodotti. In tal caso è inoltre escluso che l'onere fiscale rappresentato dall'imposta sull'entrata potesse venire esaminato per ogni prodotto o gruppo di prodotti in base a calcoli attendibili e in base a dati attuali. b) A giudizio del governo federale alle questioni 3 e 4 si dovrebbero dare queste soluzioni : Sono gruppi di merci ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE quelli stabiliti da uno Stato membro allorché ha determinato le aliquote medie. Non è escluso che costituiscano un gruppo merceologico ai sensi dell'articolo 97 del trattato CEE quei prodotti che si contrappongono a prodotti nazionali analoghi o comparabili e che non sono gravati da un'aliquota diversa dell'imposta di conguaglio. Il governo federale deduce in proposito quanto segue : La facoltà concessa agli Stati membri di stabilire aliquote medie anche per gruppi di merci si fonda sul fatto che per motivi pratici non è possibile prescindere dalla costituzione di gruppi merceologici. La facoltà di costituire detti gruppi è soggetta ad una sola limitazione, cioè i gruppi vanno costituiti rispettando i principi sanciti dall'articolo 95, vale a dire «l'aliquota media applicata ad un gruppo di prodotti non può essere né direttamente né indirettamente superiore a quella applicata direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari». Entro questi limiti, il legislatore nazionale rimane libero di costituire i gruppi merceologici come ritiene più utile. Il sindacato sulla regolarità di un gruppo rispetto ai principi dell'articolo 95 non è esercitato dai tribunali interni, ma dalla Commissione in virtù dell'articolo 97, 2o comma. c) Per la risposta da darsi alla questione 3, la Commissione si richiama a quanto ha già esposto nella causa 25-67. Gli argomenti svolti a suo tempo e ora considerati alla luce della questione 4 inducono a concludere che alcune merci all'atto d'importazione possono essere gravate soltanto dall'aliquota normale, ma ciò non costituisce una giustificazione sufficiente per riunirle in un solo gruppo merceologico ai sensi dell'articolo 97.

SENTENZA › In fatto › IV — Compendio delle osservazioni presentate alla Corte › 2 — La soluzione delle questioni deferite › C — Sulla questione 5

paragrafo 1
a) La M.F.E. si duole che la Corte nella sua sentenza 25-67 non abbia già risolto le questioni riproposte in questa sede. Anche la sentenza 28-67 sotto questo aspetto non offre una risposta soddisfacente. Le formule con cui si è tentato di delineare più precisamente la nozione di «tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali similari» vanno ulteriormente interpretate; e la M.F.E. a questo proposito sottolinea particolarmente l'espressione «tributi gravanti effettivamente e specificamente». b) Il governo federale sottolinea anzitutto che non ritiene necessario — come ha già esposto in merito alle prime quattro questioni — risolvere la presente questione, deferita solo in via subordinata. Dal resto la Corte nella sua sentenza 28-67 ha già dato una risposta esauriente alle questioni ora riproposte. Il governo federale si richiama inoltre alla direttiva del Consiglio del 30 aprile 1968 relativa ad un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie contemplate dall'articolo 97 (G.U. L 115 del 18 maggio 1968, pag. 14), che lascia chiaramente intendere come sia giustificata la più ampia applicazione di quegli oneri indiretti. c) La Commissione afferma che è superfluo risolvere la prima parte della quinta questione qualora la soluzione della seconda questione sia conforme al suggerimento che essa ha avanzato. Circa la seconda parte della quinta questione, la Commissione si richiama alle osservazioni già presentate nella causa 25-67.

SENTENZA › In fatto › IV — Compendio delle osservazioni presentate alla Corte › 2 — La soluzione delle questioni deferite › D — Sull'interpretazione dell'articolo 7, 1o comma, e dell'articolo 40, 3o comma, 2o capoverso, del trattato CEE

paragrafo 1
a) La M.F.E. assume quanto segue: I cittadini dei singoli Stati possono invocare le norme di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale; dette norme stabiliscono obblighi chiari ed incondizionati e possono venire applicate senza alcun intervento degli Stati membri e degli organi comunitari. Inoltre la M.F.E. espone le ragioni per le quali la Repubblica federale di Germania e la Commissione nel caso specifico avrebbero commesso una discriminazione. L'articolo 95 e segg. non escludono l'applicazione degli articoli 7 e 40, poiché per le tre norme sono previsti diversi parametri di sindacato e diversi presupposti oggettivi. b) Il governo federale, per quanto riguarda l'articolo 7, sostiene la tesi che la norma ha efficacia immediata, ma non si applica ai casi come la fattispecie; la legislazione tedesca in materia d'imposta sull'entrata non fa alcuna distinzione quanto alla cittadinanza dei contribuenti. Per quanto riguarda l'articolo 40, 3o comma, 2o capoverso, la norma non si presta a venire immediatamente applicata a favore dei singoli poiché essa è destinata agli organi comunitari competenti a creare l'organizzazione comune dei mercati agrari. Del resto gli articoli 95 e segg. avrebbero la preminenza sulla norma summenzionata in quanto leggi speciali. c) La Commissione ritiene parimenti che l'articolo 7 sia immediatamente applicabile, ma la sua efficacia sia subordinata alle eventuali discipline speciali sulla stessa materia contenute in altre norme del trattato. La disposizione summenzionata dell'articolo 40 non produce alcun effetto immediato a favore dei singoli.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 4 ottobre 1968, pervenuta in questa cancelleria il 29 novembre 1968, il Finanzgericht des Saarlandes, in forza dell'articolo 177 del trattato CEE, ha deferito alla Corte di giustizia varie questioni relative all'interpretazione dell'articolo 97 del trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › I — Sulla competenza della Corte

paragrafo 4
5/6 La nozione di «aliquota media», di cui all'articolo 97 del trattato, ha portata comunitaria. Altro è stabilire se l'articolo faccia rinvio, in tutto o in parte, alle soluzioni del diritto interno degli Stati membri. Se la Corte dovesse accertare che l'articolo fa rinvio alle soluzioni nazionali, l'accertamento rientrerebbe sempre nell'interpretazione del trattato e quindi si rimarrebbe nell'ambito dell'articolo 177. L'eccezione non può venire accolta.
punto 2
1. Il governo della Repubblica federale di Germania assume che sono irricevibili le questioni 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 2 c e 5, in quanto la Corte, nella sentenza 25-67 del 4 aprile 1968, le avrebbe già risolte su domanda proposta dallo stesso giudice nella stessa controversia di merito. Le sentenze pronunciate dalla Corte a norma dell'articolo 177 sarebbero vincolanti per i giudici nazionali competenti a conoscere delle controversie di merito dalle quali sono scaturite le questioni pregiudiziali.
punto 3
L'interpretazione della Corte di giustizia vincola detti giudici, che però restano liberi di stabilire se la pronuncia della Corte abbia fornito loro lumi sufficienti oppure sia necessario interpellare nuovamente la Corte di giustizia. L'eccezione va dunque respinta.
punto 4
2. Il governo tedesco deduce ancora che talune delle questioni sollevate riguardano soltanto l'applicazione del trattato o l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale. La sentenza summenzionata aveva sancito che «sulla scorta delle norme comunitarie attualmente vigenti negli Stati che si sono valsi di detta facoltà, si deve considerare come “aliquota media” ogni aliquota istituita come tale da detti Stati». Il governo tedesco ne desume che ciascun diritto nazionale resta libero di determinare la portata della nozione di «aliquota media» e stabilire le condizioni per la determinazione di dette aliquote.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito

punto 7
Mentre l'articolo 95 conferisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare, lo stesso non si può dire dell'articolo 97.
punto 8
Di conseguenza, per stabilire se si tratti di un tributo interno di cui devono controllare la conformità al trattato, i giudici nazionali devono essere in grado di accertare se lo Stato membro di cui trattasi abbia applicato o meno l'articolo 97. Le questioni deferite vanno quindi considerate solo in funzione di tale esigenza.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › Sulla questione 1 a

paragrafo 2
10/11 La facoltà summenzionata, concessa agli Stati membri che riscuotono l'imposta sull'entrata secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata, va intesa alla luce delle difficoltà sorte per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 95 nell'ambito di tale sistema. In questo, infatti, la somma di quanto è stato versato a titolo d'imposta sull'entrata applicata direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali, somma che rappresenta l'onere massimo di cui si può gravare il prodotto importato, può variare da un caso all'altro, specie in funzione del numero di passaggi di cui possono essere oggetto le differenti categorie di uno stesso prodotto prima di giungere al consumatore finale. Ciò premesso, la facoltà prevista dall'articolo 97 consiste nel lasciar liberi gli Stati interessati di gravare un prodotto importato di un'aliquota unica, considerata come corrispondente al complesso degli oneri fiscali gravanti sui prodotti nazionali.
paragrafo 4
13/15 Se in un determinato caso vi fosse il dubbio che vi sia stata una violazione dell'articolo 97, rientrerebbe nella responsabilità della Commissione, in forza del sistema instaurato dal trattato, assicurare la tutela degli amministrati esercitando una vigilanza tanto più accurata in quanto ai giudici nazionali è sottratto tale sindacato. Unicamente quindi allo scopo di consentire al giudice nazionale di accertare se lo Stato membro si sia effettivamente valso di detta facoltà, è opportuno interpretare le disposizioni di detto articolo che appaiono necessarie e sufficienti a tale scopo. Lo stabilire se la facoltà di cui all'articolo 97 sia stata esercitata in un caso specifico, sotto il profilo del diritto comunitario costituisce un problema che il giudice nazionale deve risolvere in base al diritto interno.
paragrafo 5
16/17 Se uno Stato si è valso della facoltà che gli è conferita dall'articolo 97, le aliquote così stabilite ricadono sotto l'articolo 97, anche se si potesse provare ch'esse non corrispondono alla somma degli oneri fiscali gravanti sui prodotti nazionali. Ciò si desume dal 2o comma dell'articolo 97, che contempla l'ipotesi in cui «le aliquote medie … non siano conformi ai principi suindicati». Ciò non significa che l'articolo 97 autorizzi gli Stati membri a procedere ad una stima arbitraria dell'onere fiscale gravante sui prodotti interni. Spetta quindi alla Commissione il verificare l'esattezza di questa stima e adottare eventualmente i provvedimenti contemplati dal 2o comma dell'articolo 97, sotto il controllo della Corte.
punto 9
Il giudice nazionale chiede alla Corte come vada interpretata la formula usata nel 1o comma dell'articolo 97 del trattato, cioè «gli Stati membri possono procedere alla fissazione di aliquote medie senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nell'articolo 95».
punto 12
Il giudice nazionale può stabilire se il caso di cui deve conoscere sia disciplinato dall'articolo 97, a patto ch'egli sia in grado di stabilire, in primo luogo, se detto caso verta su di un' imposta sull'entrata riscossa secondo il sistema dell'imposta cumulativa a cascata e, in secondo luogo, se lo Stato membro si sia effettivamente valso della facoltà conferitagli da detto articolo. Se il giudice ha constatato che sussistono questi due presupposti, spetta unicamente alla Commissione e agli altri Stati membri valersi dei mezzi posti a loro disposizione dagli articoli 97, 2o comma, 169, 170 e 173, al fine di sindacare o far sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › Sulla questione 1 b

punto 18
La questione 1 b) mira a far stabilire se, nel sistema della tassa cumulativa a cascata, sia possibile dichiarare che un'aliquota fiscale, introdotta prima dell'entrata in vigore del trattato CEE e da applicarsi ad un solo passaggio commerciale, rappresenti un'aliquota media ai sensi dell'articolo 97 di detto trattato.
punto 19
Negli Stati che si sono valsi della facoltà loro offerta dall'articolo 97, si considera come «aliquota media» ogni aliquota istituita come tale dagli Stati di cui trattasi, anche se la sua istituzione è anteriore all'entrata in vigore del trattato. La soluzione contraria subordinerebbe l'esercizio della facoltà di cui trattasi all'adozione di nuovi provvedimenti, anche nell'ipotesi in cui le aliquote precedenti siano conformi ai principi dell'articolo 95.
punto 20
Per quanto riguarda la seconda parte della questione, risulta dalle considerazioni esposte in precedenza che non è escluso, ma dipende dalle caratteristiche della fattispecie, che un'aliquota da applicarsi ad un solo passaggio commerciale possa costituire un'aliquota media ai sensi dell'articolo 97. Rispetto al giudice nazionale, la violazione degli articoli 95 e 97 non toglierebbe all'aliquota il carattere di «aliquota media», bensì renderebbe possibili i provvedimenti di cui all'articolo 97, 2o comma.
punto 21
Da tutto quanto precede si desume che la questione 1 b) va risolta in senso affermativo.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › Sulle questioni 2 a, 2 b, e 2 c)

punto 22
Con la questione 2 a), il Finanzgericht chiede se un'aliquota media è tale a norma dell'articolo 97 del trattato CEE solo in base al fatto che l'organo competente designato dall'ordinamento giuridico di uno Stato membro abbia dichiarato aliquota media un'aliquota già applicata in precedenza.
punto 23
Sotto il profilo del diritto comunitario, tale dichiarazione è giuridicamente sufficiente a mettere in luce l'intenzione dello Stato membro di avvalersi della facoltà di cui trattasi.
punto 24
La soluzione della questione 2 a) è quindi affermativa e cadono automaticamente le alternative di cui ai punti 2 b) e 2 c).

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › Sulle questioni 3 e 4

punto 25
La terza questione del Finanzgericht mira a far stabilire che cosa si debba intendere per «gruppo di prodotti» ai sensi dell'articolo 97 del trattato. Con la quarta questione si chiede alla Corte di stabilire se tutte le merci cui corrispondono prodotti nazionali identici o comparabili e alle quali non è applicata un'aliquota della tassa di conguaglio all'imposta sull'entrata diversa dall'aliquota normale, possano costituire un gruppo di prodotti ai sensi dell'articolo 97.
punto 26
Consentendo agli Stati membri di stabilire aliquote medie per gruppi di prodotti, il trattato ha semplicemente inteso indicare che detti Stati non sono tenuti a stabilire aliquote singole per ciascun prodotto. Nulla nell'articolo 97 consente di concludere che il carattere di «aliquota media» dipenda dalla composizione dei gruppi gravati dall'aliquota in questione.
punto 27
Quindi l'articolo 97 non esclude che i prodotti ai quali non viene applicata un'aliquota della tassa di conguaglio diversa dall'aliquota generale possano costituire un gruppo di prodotti ai sensi dell'articolo 97.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › Sulla questione 5

punto 28
La quinta questione, che risolleva determinati problemi già posti dallo stesso tribunale nella sua domanda precedente, è stata deferita solo per l'ipotesi che la Corte avesse risolto in senso negativo la questione 2 a) o la questione 4.
punto 29
Poiché l'ipotesi non si è verificata, è superfluo risolvere tale questione.

SENTENZA › In diritto › II — Nel merito › Sulle questioni relative agli articoli 7 e 40 del trattato

paragrafo 2
31/32 Per stabilire se si debbano risolvere dette questioni, la Corte dovrebbe pronunciarsi in via preventiva sulla validità, sotto il profilo del trattato, di un provvedimento di diritto interno; l'articolo 177 non conferisce però alla Corte questa competenza e le questioni non possono quindi essere prese in esame.
punto 30
Per il caso che la Corte avesse accertato che il legislatore tedesco, nel determinare l'aliquota litigiosa, ha violato gli articoli 7 e 40 del trattato, il Finanzgericht ha sollevato talune questioni relative all'interpretazione di detti articoli.

SENTENZA › In diritto › III — Sulle spese

punto 33
Le spese esposte dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica federale di Germania, che hanno presentato alla Corte le loro osservazioni, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel processo di merito, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al Finanzgericht del Saarland, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali della ricorrente nella causa di merito, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 95, 97, 169, 170, 173 e 177, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni deferitele dal Finanzgericht des Saarlandes, con ordinanza 4 ottobre 1968, afferma per diritto : Sulla questione 1 a) : a) La facoltà di cui all'articolo 97 del trattato CEE consiste nel permettere agli Stati interessati di applicare ad un prodotto importato un'aliquota unica, considerata come corrispondente alla somma degli oneri fiscali gravanti sui prodotti nazionali. b) Lo stabilire se detta facoltà sia stata esercitata in un caso specifico, sotto il profilo del diritto comunitario è un problema che il giudice nazionale deve risolvere in base al diritto interno. c) Se uno Stato si è valso di detta facoltà, le aliquote così stabilite ricadono sotto l'articolo 97, anche se si potesse provare ch'esse non corrispondono alla somma degli oneri fiscali gravanti sui prodotti nazionali. Sulla questione 1 b) : Nel sistema della tassa cumulativa a cascata è possibile che un'aliquota istituita prima dell'entrata in vigore del trattato CEE rappresenti un'«aliquota media» ai sensi dell'articolo 97 e non è escluso che un'aliquota da applicarsi ad un solo passaggio commerciale possa costituire un'«aliquota media» ai sensi di detto articolo. Sulla questione 2 a) : Perché si abbia fissazione di un'aliquota media ai sensi dell'articolo 97, è sufficiente che l'organo competente in forza dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro dichiari che un'aliquota in vigore è un'aliquota media. Sulle questioni 3 e 4 : L'articolo 97 non esclude che le merci per le quali non esiste un'aliquota della tassa di conguaglio diversa dall'aliquota generale possano costituire un gruppo di prodotti ai sensi dell'articolo 97.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 24 giugno 1969. Lecourt Trabucchi Mertens de Wilmars Donner Strauß Monaco Pescatore Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 24 giugno 1969. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze