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Sez. 5, Sentenza n. 719 del 10/05/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105261 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - SENTENZA - PRIORITA DEL PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - MOTIVAZIONE IN CASO DI DINIEGO - VARIABILITA DEI CASI - RAPPORTO CON L'ATTIVITA PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - EVENTUALE SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105261-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - SENTENZA - PRIORITA DEL PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - MOTIVAZIONE IN CASO DI DINIEGO - VARIABILITA DEI CASI - RAPPORTO CON L'ATTIVITA PROCESSUALE DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - EVENTUALE SUFFICIENZA.*

La motivazione del rifiuto di pronunciare il proscioglimento nel merito non deve necessariamente informarsi a schemi rigidi, prefissati e valevoli per ogni caso, ma, per la sua stessa natura di prodotto dialettico, variabile quanto a struttura, Forma ed estensione a seconda delle caratteristiche delle singole fattispecie, deve adeguarsi alle esigenze dei casi in esame, specialmente in funzione dell'attivita processuale svolta dall'imputato. Per modo che, mentre in presenza di difese dettagliate e specifiche il giudice ha il dovere di indicare almeno sommariamente le ragioni che lo inducono a disattendere gli argomenti della difesa ed a ritenere insussistente la prova evidente di innocenza, ben possono verificarsi dei casi in cui la motivazione puo essere addirittura implicita. (sulla sufficienza di motivazione implicita, salvo il caso di richiesta difensiva, Conf 103824, 104469, 104702, anno 1967; 101547 e ivi (citate, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)