Sez. 1, Sentenza n. 5463 del 20/10/1982 (Rv. 423232 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'accertamento della sussistenza o meno dell'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Conf 3934/75, mass n 378202; (Conf 3299/73, mass n 367180).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)