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Sez. 1, Sentenza n. 5463 del 20/10/1982 (Rv. 423232 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423232-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della sussistenza o meno dell'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Conf 3934/75, mass n 378202; (Conf 3299/73, mass n 367180).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)