Sez. 3, Sentenza n. 3299 del 29/11/1973 (Rv. 367180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento della sussistenza o della insussistenza dell'errore di fatto revocatorio, di cui all'art 395 n 4 cod proc civ, e compito del giudice del merito ed e, pertanto, incensurabile in Sede di legittimita se sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. (Conf 3689/71, mass n 355458).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)