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Sez. 3, Sentenza n. 10682 del 24/04/2008 (Rv. 603122 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Facoltà del giudice di autorizzare chiamate in causa tardive - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603122-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

La facoltà del giudice istruttore di autorizzare la chiamata in causa di un terzo da parte dell'attore non può essere esercitata una volta che sia inutilmente spirato il termine a tal fine fissato dagli art. 167 e 269 cod. proc. civ.. È, di conseguenza, nulla la chiamata in causa autorizzata dal giudice dopo l'inutile decorso di quel termine (fattispecie anteriore alle modifiche apportate all'art. 269 cod. proc. civ. dalla legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)