Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006 (Rv. 592025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Poteri discrezionali del giudice istruttore - Sussistenza - Autorizzazione alla chiamata tardiva - Mancata adesione del terzo chiamato e sua eccezione di irritualità della chiamata in causa - Conseguenze - Deroga alle disposizioni di cui gli articoli 167 e 269 cod. proc. civ. sulle modalità e i termini della chiamata in causa - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell'articolo 106 cod. proc. civ., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l'irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli articoli 167 e 269 cod. proc. civ. non sono suscettibili di deroga. (Principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)